venerdì 30 aprile 2010

FAPAV: vittoria degli ISP, non c’è obbligo di denuncia

Tra i tanti casi che vedono le major dell’intrattenimento contrapposte spesso alle associazioni di consumatori e a volte anche ai provider nella guerra tra protezione dei privilegi economici da un alto e diritti dei consumatori e rispetto delle più elementari leggi civili dall’altro, il caso FAPAV ha tenuto banco nella parte iniziale di quest’anno, per quanto riguarda il nostro Paese. Ora arriva la prima svolta: il Tribunale di Roma sentenzia che non c’è obbligo di denuncia da parte dei provider.
Si chiude con una sconfitta per le associazioni che spalleggiano l’industria multimediale questo primo round, conosciuto anche come caso FAPAV. Questa associazione (Federazione Anti Pirateria Audio Visiva) aveva infatti chiesto al tribunale di obbligare Telecom Italia a denunciare i propri utenti che facevano un uso illegale della propria connessione. Per muovere questa accusa però la FAPAV aveva indagato privatamente, senza alcuna autorizzazione, spulciandosi ben bene centinaia di migliaia di utenti Telecom avvalendosi della collaborazione di un’azienda privata, la CoPeerRight Agency, che probabilmente ha usato strumenti illegali, come programmi di sniffing etc. Su queste basi molto legali quindi l’associazione ha avuto l’arroganza di chiedere al tribunale civile di imporre a Telecom di divulgare i nomi degli abbonati corrispondenti agli indirizzi IP identificati, il tutto ovviamente in nome del rispetto delle leggi, quelle stesse che erano appena state calpestate.
In ogni caso il Tribunale di Roma ha invece sentenziato stabilendo che un’associazione non può chiedere a Telecom di rivelare i nomi degli utenti e di denunciarli all’attività giudiziaria, ma che dev’essere un giudice a fare questo; inoltre Telecom non può e non deve bloccare l’accesso ai presunti siti. Il motivo di fondo è che non è responsabile delle attività pirata degli utenti. In questo modo quindi il giudice ha recuperato tra l’altro la nota norma europea del codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui gli intermediari non sono responsabili di quello che fanno i propri utenti. Telecom addirittura, secondo la sentenza, non è obbligata nemmeno a informare gli utenti, cioè ad avvisarli che stanno commettendo illeciti e a persuaderli di smettere. Sono infatti tutti provvedimenti “da ritenere di competenza dell’autorità giudiziaria investita dell’accertamento delle violazioni”.
Insomma, l’industria del copyright deve seguire la via classica, niente scorciatoie: possono soltanto denunciare il fatto alle autorità giudiziarie, a cui spetta poi il compito di ottenere dal provider i nomi degli utenti o di oscurare i siti sospettati di favorire la pirateria. Vittoria su tutta la linea dunque per Telecom Italia.Per il momento, almeno.

Nessun commento:

Posta un commento